[1]Spese e costi

[2](1) Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta in conformita' al presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. (2) Salvo altrimenti previsto, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente. Salvo altrimenti previsto, i costi di viaggio e di alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art9 · fonte su Normattiva