- Riserve 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l'articolo 2, paragrafo 4, non e' applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o piu' Parti. Esso inoltre puo' riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9, paragrafo 1 a. Nessun altra riserva potra' essere formulata. 2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente puo' ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;596~convenzione-art20 · fonte su Normattiva