[1]regolamenti
[2]Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale gia' esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento piu' favorevole di quello sancito dal presente Accordo dovra', nella misura in cui esso e' piu' favorevole, prevalere sul presente Accordo.
Testo vigente dal 27 novembre 2003
