[1]norme

[2]Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, esistenti al momento o istituiti successivamente fra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano una norma, generale o specifica, che accordi agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tale norma, nella misura in cui essa sia piu' favorevole, prevarra' sul presente Accordo.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art9 · fonte su Normattiva