PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorrano in perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovute a guerre o ad altre forme di conflitto armato, stati di emergenza o altri eventi similari, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' un risarcimento adeguato. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente che ha la responsabilita' e, in ogni caso, saranno trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art4 · fonte su Normattiva