O ESPROPRIO

  • 1)(1) Gli investimenti ai quali si riferisce il presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, tranne laddove specificamente disposto per legge e sulla base di ordinanze o sentenze emesse dalle Autorita' giudiziarie competenti. (2) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno ne' direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che per fini pubblici o di interesse nazionale, a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, e a condizione che dette misure vengano prese su una base non discriminatoria e in conformita' a disposizioni e procedure di legge. (3) Il giusto risarcimento sara' equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' calcolato secondo standard di valutazione internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano delle difficolta' nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sara' calcolato sulla base di un'equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di aziende, nonche' delle componenti e dei risultati delle attivita' di impresa. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati al "tasso sei mesi LIBOR", maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. Qualora l'investitore e la Parte obbligata non riuscissero a raggiungere un accordo, l'importo del risarcimento sara' calcolato in conformita' alla procedura per dirimere le controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato il risarcimento, esso sara' pagato prontamente e verra' emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno altresi' ai redditi ricavati da un investimento nonche', nel caso di liquidazione, al ricavato della liquidazione medesima.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art5 · fonte su Normattiva