' DEI TRASFERIMENTI I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati ottemperati. I trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;333~accordo-art8 · fonte su Normattiva