' DEI TRASFERIMENTI I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati ottemperati. I trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
