Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, cosi' come ad ogni Stato che vi abbia aderito:

  • a)tutte le firme;
  • b)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c)tutte le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 2, ed all'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
  • d)ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Strasburgo il 21 marzo 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderirvi.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;334~convenzione-art25 · fonte su Normattiva