[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'Accordo:
- a)le firme senza riserva di ratifica o di accettazione;
- b)le firme con riserva di ratifica o di accettazione;
- c)il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
- d)le date di entrata in vigore del presente Accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
- e)le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;
- f)le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia;
- g)ogni modifica o aggiunta al Protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo.
[2]In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
[3]Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 16 agosto 1982
