[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'Accordo:

  • a)le firme senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)le firme con riserva di ratifica o di accettazione;
  • c)il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • d)le date di entrata in vigore del presente Accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
  • e)le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;
  • f)le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia;
  • g)ogni modifica o aggiunta al Protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo.

[2]In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-17;557~art12 · fonte su Normattiva