[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:
- a)tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b)tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- c)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- d)tutte le dichiarazioni fatte a norme dell'art. 8;
- e)tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'art. 10;
- f)tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12;
- g)tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'art. 13;
- h)tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma deL paragrafo 2 dell'art. 13
- i)tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 14;
- j)tutte le notificazioni ricevute a norma dell'art. 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.
[2]In fede, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.
[3]Fatto a Strasburgo oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarra' depositata negLi archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
