Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente o la sua Istituzione verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;334~accordo-art7 · fonte su Normattiva