delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti 1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime. 2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potra' essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento. 3. Ove tra una Parte Contraente ed investitori sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al paragrafo 2, tale controversia potra' essere sottoposta ad arbitrato internazionale. A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinche' qualsiasi controversia possa essere sottoposta all'arbitrato. 4. Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adottera' ogni utile iniziativa intesa a desistere dall'azione giudiziale in corso. 5. In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sara' sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:
- a)al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi parte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinche' la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformita' alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.
- b)Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuera' secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 31/98 del 15 dicembre 1976. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. 6. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 7. Il Tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia - comprese le norme di quest'ultima relative ai conflitti di leggi -, delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all'investimento, nonche' sulla base dei principi di diritto internazionale applicabili in materia. 8. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti. 9. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
