1. Alla scadenza di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore iniziale del presente Accordo, ogni Parte Contraente potra' domandare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro di convocare una riunione per esaminare la sua eventuale revisione. 2. Non appena avra' ricevuto una domanda in tal senso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informera' le altre Parti Contraenti, e, dopo consultazione delle autorita' competenti delle Parti Contraenti, potra' convocare una riunione dei rappresentanti delle Parti Contraenti e degli Stati firmatari.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art17 · fonte su Normattiva