1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale dlla convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denunzia avra' effetto solo un anno dopo essere stata registrata. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo dovra' ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' determinare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~art30 · fonte su Normattiva