1. Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtu' del presente accordo, si liberano validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato. 2. Nel caso che disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio di valute siano emanate nell'uno o nell'altro Stato, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra Parte.

Testo vigente dal 7 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86~art22 · fonte su Normattiva