1. L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtu' della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato. 2. Nel caso che nell'uno o nell'altro Stato vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art30 · fonte su Normattiva