PROTOCOLLO SULLE IMMUNITA' DELLA FONDAZIONE EUROPEA, APERTO ALLA FIRMA DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE TALE FONDAZIONE A BRUXELLES, ADDI' 29 MARZO 1982 GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, DESIDEROSI di definire le immunita' necessarie per il corretto funzionamento di detta Fondazione, HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni: ARTICOLO 1 Nel quadro delle sue attivita' ufficiali la Fondazione europea, in appresso denominata "Fondazione", beneficia dell'immunita' di esecuzione nel territorio degli Stati firmatari del presente protocollo (in appresso denominati "Stati firmatari"), salvo:
- a)in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto e in caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli da parte del suddetto autoveicolo;
- b)in caso di esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di una disposizione dell'accordo che istituisce una Fondazione europea, in appresso denominata "accordo", o del presente protocollo;
- c)in caso di sequestro presso terzi, su decisione delle autorita' giudiziarie, degli stipendi, emolumenti ed indennita' dovuti dalla Fondazione ad un membro del personale, come definito nello statuto che sara' adottato dagli Stati parti dell'accordo in virtu' dell'articolo 12 dell'accordo stesso, in appresso denominato "personale";
- d)laddove il Consiglio della Fondazione abbia, in un caso particolare, rinunciato al beneficio della presente disposizione.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
