1. L'ingresso nei locali ed edifici della Fondazione e' subordinato all'autorizzazione del Segretario Generale della Fondazione. In caso di incendio o di altro sinistro che richieda misure di protezione immediate tale autorizzazione e' supposta data. La consegna di una citazione o di altri documenti riferentesi ad un procedimento contro la Fondazione negli edifici di quest'ultima non pregiudica l'immunita'. 2. La fondazione non permettera' che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per un reato o per un flagrante delitto oppure sia oggetto di un decreto di espulsione. 3. Gli archivi della Fondazione e tutti i documenti di sua proprieta' o in suo possesso sono inviolabili.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art2 · fonte su Normattiva