beni e gli averi della Fondazione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria come requisizione, confisca o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti dall'articolo 1, lettere a), b) e d) o nel caso in cui cio' sia temporaneamnete necessario per prevenire ed eventualmente indagare su incidenti nei quali siano coinvolti veicoli appartenenti alla Fondazione o usati a nome suo.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
