beni e gli averi della Fondazione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria come requisizione, confisca o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti dall'articolo 1, lettere a), b) e d) o nel caso in cui cio' sia temporaneamnete necessario per prevenire ed eventualmente indagare su incidenti nei quali siano coinvolti veicoli appartenenti alla Fondazione o usati a nome suo.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art3 · fonte su Normattiva