1. Le immunita' accordate dal presente protocollo sono concesse esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le attivita' ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attivita' non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonche' le attivita' con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo. 3. Il Comitato esecutivo della Fondazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di togliere l'immunita' se questa ostacola l'azione della giustizia e se puo' essere tolta senza compromettere i fini per i quali e' stata accordata.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336~art6 · fonte su Normattiva