DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI" 1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti dinanzi alle Autorita' Giudiziarie dell'altra Parte non potra' essere imposta, in ragione della loro qualita' di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura. 2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" e' condannata al rimborso delle spese di procedura con una sentenza passata in giudicato emessa dalla Autorita' Giudiziaria di una delle Parti, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno presentati in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 del presente Trattato e la Autorita' Giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limitera' ad accertare se la sentenza relativa alle spese e' divenuta esecutiva.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art9 · fonte su Normattiva