ARTICOLO XV Le due Parti si impegnano a facilitare e appoggiare forme di collaborazione e iniziative nel campo della scienza e della tecnologia nonche' progetti congiunti di ricerca. La Parte italiana si impegna ad applicare gli strumenti necessari per un appoggio tecnologico alla struttura produttiva venezuelana, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxv · fonte su Normattiva