[1]ARTICOLO XX Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici. Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxx · fonte su Normattiva