[1]ARTICOLO XX Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici. Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta.
[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 31 agosto 1993
