ARTICOLO XIX Il presente Accordo entrera' in vigore al momento nel quale le Parti si notifichino, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali e di legislazione interna, ed avra' validita' quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima di ogni scadenza. L'Accordo restera' in vigore fino alla conclusione dei programmi e progetti in fase di esecuzione al momento della denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno nelle relazioni reciproche ai principi contenuti nel medesimo, anche al fine di poter avviare quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo che siano nel frattempo attuabili.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxix · fonte su Normattiva