COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI La prova della notificazione e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorita' che ha notificato ovvero da un attestato di quest'ultima autorita' certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta inviera' senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta e o l'attestato comprovanti la notificazione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art16 · fonte su Normattiva