dalle tasse e dagli anticipi 1. I cittadini di una delle Parti contraenti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione delle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonche' delle altre facilitazioni previste. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano parimenti all'assistenza giudiziaria gratuita. 3. Se una Parte ha concesso le facilitazioni previste dai paragrafi precedenti ai cittadini dell'altra, queste facilitazioni si estenderanno a tutta la procedura, ivi compresa la procedura concernente l'esecuzione delle sentenze, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui si applicano ai cittadini delle Parti che tali facilitazioni hanno concesso.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art20 · fonte su Normattiva