dei documenti e esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art10 · fonte su Normattiva