dei documenti e esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
