L'esecuzione dell'assistenza non puo' dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonche' delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
