dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita 1. I documenti relativi alla situazione personale, familiare e patrimoniale necessari per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 vengono rilasciati dalle autorita' competenti della Parte contraente nel cui territorio la persona interessata ha il proprio domicilio o residenza. 2. Se la persona che intende beneficiare delle agevolazioni previste non ha ne' il domicilio ne' la residenza sul territorio di una delle Parti contraenti, detti documenti potranno essere rilasciati dalla missione diplomatica o consolare del suo Stato. 3. L'autorita' competente per le decisioni relative alle agevolazioni di cui all'articolo 16 puo' richiedere ulteriori informazioni all'autorita' che ha rilasciato i suddetti documenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art17 · fonte su Normattiva