1. La presente Convenzione verra' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel piu' breve tempo a Roma. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. La presente Convenzione viene conclusa per un periodo illimitato. Restera' in vigore per sei mesi dopo la data in cui una delle Parti contraenti notifichera' all'altra la propria intenzione di denunciarla.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art49 · fonte su Normattiva