delle commissioni rogatorie 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto:
- a)il nome dell'autorita' richiedente:
- b)il nome dell'autorita' richiesta, ove possibile;
- c)il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
- d)i nomi, gli indirizzi e la nazionalita' delle parti;
- e)i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo;
- f)l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione. 2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
