l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assistenza alla quale non potrebbe essa stessa dare seguito se la domanda le venisse presentata dall'altro Stato, segnala il fatto nell'esposizione della sua domanda. Lo Stato richiesto puo' liberamente decidere il seguito da dare a tale domanda.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art17 · fonte su Normattiva