Esonero di assistenza 1. Le Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dei propri Stati. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato. 2. Qualora una Parte Contraente formuli una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di soddisfare nel caso inverso, detta Parte deve far presente tale circostanza. La Parte interpellata decide liberamente quale seguito dare alla richiesta ricevuta.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art14 · fonte su Normattiva