1. Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che potra' sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione. 2. Ove non si dovesse raggiungere l'accordo di cui al precedente paragrafo, la soluzione della controversia sara' deferita ad un tribunale arbitrale che decidera' su di essa in conformita' con i principi e le norme della presente Convenzione. Le decisioni del tribunale saranno definitive ed obbligatorie. 3. Il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri. Le Parti contraenti designeranno ciascuna un arbitro che abbia la cittadinanza di uno Stato terzo. Ove essi non raggiungessero l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la nomina sara' demandata al Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art28 · fonte su Normattiva