Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che possa sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione. Se non si dovesse raggiungere detto accordo, le Autorita' competenti dei due Stati fisseranno procedimenti permanenti di arbitrato per l'esame e la soluzione di dette controversie. L'organo di arbitrato previsto decidera' su di esse in conformita' ai principi della Convenzione. Le decisioni di detto organo saranno definitive e obbligatorie agli effetti delle controversie denunciate alle Autorita' e alle Istituzioni competenti di entrambi gli Stati. Il citato organo di arbitrato sara' composto da tre membri. Le Autorita' competenti dei due Stati designeranno un membro ciascuna. Il terzo membro sara' nominato congiuntamente da entrambe le Autorita' competenti.
Testo vigente dal 25 novembre 1981
