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[1]Articolo XIV
[2]1. Il Consiglio esecutivo si riunira', almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, nel luogo da esso stesso scelto, tenendo conto delle raccomandazioni del Congresso. 2. Il Consiglio esecutivo potra' essere convocato dal suo Presidente in sessione straordinaria, sia per decisione del Presidente stesso, sia a richiesta di un terzo dei suoi membri. 3. Il Presidente del Consiglio fissera' il luogo in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
