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[1]RATIFICA, ADESIONE, ENTRATA IN VIGORE

[2]Articolo XXIV

[3]1. La presente convenzione entrera' in vigore fra gli Stati che l'avranno ratificata non appena sara' stata ratificata dalla maggioranza degli Stati rappresentati al II Congresso internazionale per l'Unione Latina, tenutosi nel 1954. 2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Consiglio esecutivo provvisorio previsto dalle disposizioni transitorie. Il Consiglio notifichera' a tutti gli Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica e la data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore, secondo la disposizione del comma precedente.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxiv · fonte del testo