Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989
Art. 5 (Convenzione Annesso VI)
1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogni Tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Annesso stabilisce le sue regole di procedura.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
