(1) Gli atti pubblici formati da uno dei due Stati da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio, e che siano provvisti del sigillo di ufficio, hanno nell'altro Stato il medesimo valore, quanto alla loro autenticita', degli atti pubblici formati in tale Stato senza necessita' di alcuna legalizzazione o formalita' analoga. (2) Analogamente, gli atti privati redatti in uno dei due Stati e la cui autenticita' sia attestata da un tribunale, una autorita' amministrativa o un notaio di tale Stato non hanno bisogno nell'altro Stato di alcuna legalizzazione o formalita' analoga.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art14 · fonte su Normattiva