(1) Ciascuno dei due Stati concede alle persone giuridiche, che esso considera come appartenenti all'altro Stato, lo stesso trattamento che gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione prevedono per i cittadini di quest'ultimo. (2) Il comma primo si applica anche alle societa' che, secondo il diritto dello Stato al quale appartengono, possono stare in giudizio senza possedere personalita' giuridica.
Testo vigente dal 27 giugno 1977
