(1) Le richieste di notifica di atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale e le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali richieste possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dell'altro Stato. Le richieste devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la notifica deve essere effettuata. (2) Le richieste, gli atti da notificare e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatti nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente. (3) La traduzione prevista dall'articolo 3 della Convenzione dell'Aja del 1 marzo 1954 puo' essere certificata conforme anche da un traduttore giurato dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art4 · fonte su Normattiva