(1) Le commissioni rogatorie in materia civile e commerciale nonche' le comunicazioni concernenti l'esecuzione di tali rogatorie possono essere inviate direttamente dai tribunali di uno Stato ai tribunali dello altro Stato. Le commissioni rogatorio devono essere dirette alla pretura (Bezirksgericht) competente del luogo in cui la commissione devo essere eseguita. (2) Le commissioni rogatorie e le comunicazioni concernenti l'esecuzione possono essere redatte nella lingua dello Stato al quale appartiene il tribunale richiedente.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art6 · fonte su Normattiva