[1]ARTICOLO V Nazionalizzazione ed Esproprio
[2]1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, di sentenze e di decisioni emanate dai competenti Tribunali nonche' altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale, destinate a disciplinare le attivita' economiche.
- b)Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni: - che i relativi provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilita' ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale; - che essi siano stati adottati in conformita' alle procedure di legge previste; - che essi non siano discriminatori ne' contrari a diverso impegno assunto; - che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.
- c)Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' imprenditoriali. Il risarcimento comprendera' gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un Accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verra' definito secondo le procedure di soluzione delle controversie di cui all'Art. 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
- 2)Le disposizioni di cui al paragrafo 1) del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
- 3)Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorita' giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validita' nonche' la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
