[1]ARTICOLO XI Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo

[2]Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformita' alle proprie disposizioni di legge. Il ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia' iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;342~accordo-artxi · fonte su Normattiva