[1]Articolo VI

[2]Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alle norme costituzionali delle parti contraenti ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Roma entro da piu' breve termine. Tuttavia, a partire dalla data della firma del presente Accordo i due Governi potranno rilasciare dei permessi di esplorazione e di sfruttamento delle risorse minerali nelle zone loro spettanti e come sono state definite dai principi specificati nel presente Accordo. Fatto a Tunisi il 20 agosto 1971 in due esemplari in lingua francese, tutti e due facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Tunisina L. FAVRETTI A. LASRAM

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;347~artvi · fonte su Normattiva