Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981
Art. 3 (Convenzione)
Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
