1. Il Comitato delibera validamente quando almeno tutti i rappresentanti delle Parti contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti. 2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rimandata ad una seduta ulteriore, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' aver luogo non prima di dieci giorni dopo la precedente. Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' almeno della meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.

Testo vigente dal 13 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art5 · fonte su Normattiva