• a)I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Societa'.
  • b)I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attivita' della Societa'.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art4 · fonte del testo