- a)I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Societa'.
- b)I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attivita' della Societa'.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
