• a)In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinche' le operazioni fatte dalla Societa' nell'assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprieta' immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all'acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
  • b)Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinche' queste importazioni e esportazioni, siano effettuate senza, che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie.
  • c)I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Societa', figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, concluso fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art7 · fonte del testo