I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attivita' della Societa'.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art8 · fonte del testo